Andrea Mazzero

Odontoiatra libero professionista · Alta Marca Trevigiana

Il diritto alla documentazione sanitaria: cosa fare quando lo studio non la fornisce

16-09-2025 · Andrea Mazzero · ⏱︎ 3 min
#radiologia #privacy #documentazione sanitaria
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Il diritto alla documentazione sanitaria: cosa fare quando lo studio non la fornisce

Spesso i pazienti si recano in consulenza presso altri studi alla ricerca di un secondo parere odontoiatrico. Alla domanda circa il possesso di radiografie o altra documentazione clinica, accade che riferiscano che tutta la documentazione è trattenuta dal proprio dentista, il quale si rifiuta di consegnarla. Ma questo comportamento è legittimo? Cosa può fare il paziente in simili casi?

Introduzione

La salute è un diritto fondamentale, tutelato dall’art. 32 della Costituzione. Negare o ostacolare l’accesso alla documentazione sanitaria costituisce una condotta in contrasto con tale principio costituzionale. Tuttavia, per fondare la pretesa del paziente non è sufficiente richiamarsi al dettato costituzionale: occorre fare riferimento alle specifiche norme legislative e deontologiche che disciplinano la materia.

Responsabilità sanitaria

La legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”) contiene disposizioni in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
L’art. 4, comma 2, stabilisce che il Direttore Sanitario di una struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata – e, nei limiti organizzativi, anche di uno studio odontoiatrico – è tenuto a fornire al paziente che ne faccia richiesta copia della documentazione sanitaria entro sette giorni. Eventuali integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni. La trasmissione deve avvenire, preferibilmente, in formato elettronico.

Diritto alla protezione dei dati personali

L’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) riconosce al paziente il diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali. Il paragrafo 3 stabilisce che il titolare deve fornire una copia gratuita dei dati oggetto di trattamento; in caso di ulteriori copie, può addebitare un contributo spese ragionevole.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 26 ottobre 2023, causa C-307/22.
L’art. 20 GDPR disciplina il diritto alla portabilità: il paziente ha diritto a ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e a trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti.

Codice Deontologico Medico

L’art. 23 del Codice di Deontologia Medica impone al medico di garantire la continuità delle cure: ciò comporta che non possa frapporre ostacoli all’accesso del paziente alla documentazione sanitaria necessaria per proseguire le terapie altrove.
L’art. 24 prevede l’obbligo di rilasciare le certificazioni relative allo stato di salute del paziente; l’art. 25 obbliga il medico a mettere a disposizione dell’interessato tutta la documentazione clinica in suo possesso.

E il dentista che opera in ambito ospedaliero?

In ambito ospedaliero rileva il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), disciplinato dall’art. 12 del D.L. 179/2012 e successivi aggiornamenti.
Il FSE raccoglie e rende disponibili ai pazienti dati e documenti sanitari e sociosanitari (referti di laboratorio e radiologia, lettere di dimissione, verbali di pronto soccorso, vaccinazioni, prescrizioni, certificati di malattia, ecc.). L’accesso avviene tramite SPID o CIE.

Conclusione

Il paziente ha diritto a ottenere gratuitamente copia della propria documentazione sanitaria e a trasmetterla a un nuovo curante. Il rifiuto ingiustificato espone il titolare a sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 83 GDPR, fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo mondiale, oltre a eventuali sanzioni accessorie.
La giurisprudenza civile qualifica il rifiuto di consegnare la cartella clinica come inadempimento contrattuale, con conseguente obbligo risarcitorio in favore del paziente.
Dal punto di vista deontologico, la violazione comporta procedimento disciplinare innanzi all’Ordine, con sanzioni che vanno dall’avvertimento fino alla radiazione dall’albo.